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Lavoratore autonomo

Cosa fare

I lavoratori autonomi e la previdenza integrativa

Per il lavoratore autonomo o il libero professionista, con il nuovo regime fiscale dettato dal D. Lgs. 252/2005, si apre una nuova “finestra” di risparmio.
Queste categorie, non maturando il TFR, sono toccate dalla riforma in modo differente rispetto ai lavoratori dipendenti. A loro sta valutare la propria situazione socio-economica, l’età, la personale propensione al rischio per trovare la forma previdenziale complementare in cui investire fino alla saturazione del nuovo limite fiscale pari a 5.164,57 euro.

 

Vantaggi

I vantaggi fiscali in fase contributiva

Chi sceglie di aderire ad una forma di previdenza complementare può usufruire di una serie di agevolazioni fiscali previste dalla riforma:

Deducibilità nella fase contributiva

  • deducibilità dei contributi dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro

  • deducibilità dei contributi versati fino a 5.164,57 euro anche per le persone a carico

  • regime di deducibilità agevolato per i giovani di primo impiego.

Prestazioni delle forme di previdenza complementare

Raggiunta l’età pensionabile, il lavoratore può decidere se ricevere:

  • l’erogazione di una rendita vitalizia rivalutabile, ottenuta convertendo il valore del capitale accumulato (montante) oppure
  • la liquidazione di un capitale, con il limite del 50% del valore maturato, e la restante parte in rendita vitalizia rivalutabile.

NB: qualora la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, la liquidazione può avvenire totalmente (100%) sottoforma di capitale.

Fiscalità delle prestazioni

Ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,30 % per ogni anno successivo al 15° anno di partecipazione al Fondo Pensione, con un limite massimo del 6% (caso che si verificherà dopo 35 anni di partecipazione, quando l’aliquota potrà così ridursi al 9%) applicata sulla parte imponibile netta delle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in rendita che in capitale.

Trasferimenti e riscatti

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, stabiliscono la possibilità di:

  • trasferire l’intera posizione individuale maturata ad un’altra forma di previdenza complementare
  • riscatto parziale (50% della posizione maturata) dopo un periodo di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
  • riscatto totale (100% della posizione maturata) per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi.

Premorienza dell’aderente

In caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla forma pensionistica complementare, l’intera posizione individuale maturata è riscattata da parte di eredi o di beneficiari designati dallo stesso.

Le anticipazioni

Chi aderisce ad una forma di previdenza complementare può ottenere parte della posizione individuale maturata per specifiche esigenze.
Fino al 75%:
- per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- per l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, decorsi 8 anni d’iscrizione
- per interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo della prima casa dell’aderente o dei propri figli, decorsi 8 anni d’iscrizione.
Fino al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti, decorsi 8 anni d’iscrizione.

Fiscalità delle anticipazioni

Imposta del 15%, che descresce fino al 9% a seconda della permanenza nella forma di previdenza, applicata sulle anticipazioni richieste per spese sanitarie.
Imposta del 23% applicata sulle anticipazioni richieste per l’acquisto della prima casa o interventi di manutenzione e per ogni altra esigenza.

 

Soluzioni previdenziali

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono scegliere tra due diverse forme di previdenza complementare.

Fondo Pensione aperto

Istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio le quali si occupano anche della gestione finanziaria del Fondo. Vi possono accedere tutti i lavoratori di qualsiasi categoria, in forma individuale o collettiva.

Contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (PIP)

Si tratta di Polizze che possono essere stipulate dal singolo lavoratore direttamente con le imprese di assicurazione.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la nota informativa, il regolamento e le condizioni generali di contratto.